Sei in: Ateneo>Statuto e Regolamenti / Ricerca scientifica>Disciplina area della ricerca> Regolamento fondi strumentali per la ricerca di Ateneo Art. 1 - FinalitàIl finanziamento in oggetto ha la finalità di contribuire a mantenere e migliorare il livello dell'attività di ricerca di Ateneo attraverso potenziamenti strumentali, quali ad esempio laboratori, materiale librario e sistemi informatici, di interesse generale per i richiedenti. Art. 2 - Richiedenti e beneficiariLe richieste sono formulate dai responsabili dei Dipartimenti che intendono beneficiare del contributo. Art. 3 - FinanziamentoL'intervento prevede una disponibilità finanziaria globale annua deliberata dagli organi di governo. La somma che viene messa a disposizione per singolo intervento deve essere utilizzata per la realizzazione esclusiva delle finalità di cui all'art. 1 e non può essere, di norma, superiore all'80% dei costi preventivati. Il contributo è erogato ai richiedenti con specifica destinazione d'uso. Art. 4 - Modalità e termini di presentazione delle domandeLe domande devono contenere: l'indicazione della struttura richiedente;una relazione illustrativa concernente le motivazioni scientifiche della richiesta;il preventivo analitico di spesa;la documentazione che la struttura richiedente ha la capacità di autofinanziare i costi residui. La domanda indirizzata al Magnifico Rettore deve essere inoltrata entro il 20 giugno di ogni anno al Servizio Ricerca e Relazioni Internazionali - Settore I che ne cura la tempestiva trasmissione al Collegio dei Coordinatori di Area Scientifico - Disciplinare. Il Collegio dei Coordinatori di Area Scientifico - Disciplinare propone l'erogazione dei finanziamenti agli organi preposti. Art. 5 - Valutazione delle domandeSono elementi di valutazione ai fini della graduatoria: l'utilità e l'interesse per l'Ateneo dell'intervento proposto;la validità delle motivazioni;la chiarezza degli obiettivi proposti. La valutazione è espressa nella scheda allegata. Art. 6 - Relazione finaleIl beneficiario dell'erogazione è tenuto, entro un anno dall'assegnazione, a presentare un rendiconto documentato relativo all'impiego del finanziamento ottenuto. Art. 7 - Condizioni per l'accesso alla domandaIl responsabile di struttura che intenda presentare domanda deve aver rendicontato con i criteri di cui all'art. 6 l'utilizzazione dei finanziamenti percepiti in precedenza. SCHEDA DI VALUTAZIONE - "FONDI STRUMENTALI" Giudizio di ammissibilità al finanziamento............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ FATTORI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO Utilità e interesse generale per il Dipartimento e per l'Ateneo, per l'intervento proposto Validità delle motivazioni Chiarezza degli obiettivi proposti Punteggio attribuibile: 1 - insufficiente; 2 - sufficiente; 3 - discreto; 4 - buono; 5 - eccellente Totale punteggio Contributo richiesto Finanziamento accordato