Sei in: Ateneo>Statuto e Regolamenti>Regolamenti delle strutture> Regolamento CRUIE Art. 1 - PreamboloI documenti elencati nel seguito sono da ritenersi di riferimento per il presente Regolamento e parte integrante dello stesso.Lo Statuto di Ateneo Genovese (con particolare riferimento all’art. 27 – I Centri di ricerca) Il Regolamento Generale di Ateneo Le Norme di Organizzazione del CRUIE (D.R. n. 67 del 16.2.2006) Art. 2 - Organi del CentroCome stabilito dallo Statuto di Ateneo (art. 27) e dalle Norme di Organizzazione del CRUIE (art. 4) sono organi del CRUIE:Il Consiglio del Centro (Norme di Organizzazione del CRUIE - art. 5) Il Direttore del Centro (Norme di Organizzazione del CRUIE - art. 6) Come stabilito dalle Norme di Organizzazione del CRUIE (art. 5, terzo comma) il Consiglio del Centro potrà avvalersi della collaborazione di una Giunta di Centro la cui composizione e compiti sono definiti nel successivo art. 5. Il Consiglio del Centro, su proposta della Giunta, potrà altresì prevedere la costituzione di un Comitato tecnico – scientifico, il quale avrà esclusive funzioni consultive di supporto all’operato del Direttore e della Giunta; esso sarà presieduto dal Direttore e composto da almeno tre membri, nominati dal Consiglio del Centro; possono fare parte del Comitato tecnico – scientifico anche esperti esterni, con specifiche competenze, interessati alle ricerche del CRUIE.Art. 3 - Il Consiglio del CentroIl Consiglio del Centro, come previsto dall’art. 5 delle Norme di Organizzazione, è composto da tutti i docenti aderenti al Centro. I compiti del Consiglio del Centro sono previsti dallo Statuto di Ateneo e dall’art. 5 delle Norme di Organizzazione. Il Consiglio del Centro procede altresìall’elezione, nel suo ambito, del Direttore e della Giunta all’eventuale costituzione del Comitato tecnico – scientifico di cui al precedente art. 2 e alla nomina dei relativi membri. Il Consiglio del Centro è convocato dal Direttore almeno una volta l'anno e ogni qualvolta ne venga fatta richiesta da almeno un quinto degli aderenti. Partecipa alle riunioni del Consiglio del Centro anche l’unità di personale amministrativo indicato dal Dipartimento di cui all’art. 1 delle Norme di Organizzazione del CRUIE.Art. 4 - Il Direttore del CentroIl Direttore del Centro, come previsto dall’art. 6 delle Norme di Organizzazione, rappresenta il Centro ed oltre a svolgere tutti i compiti attribuitigli dallo Statuto di Ateneo e dalle Norme di Organizzazioneconvoca e presiede la Giunta, ove costituita; convoca e presiede il Comitato tecnico – scientifico, ove costituito; cura - personalmente o attraverso un suo delegato - l'organizzazione dei rapporti esterni; designa il Vicedirettore, scelto tra i membri della Giunta, il quale lo sostituirà nei casi di assenza o di impedimento. Il Vicedirettore cessa le sue funzioni con il Direttore. Art. 5 - La GiuntaCome previsto dall’art. 5 delle Norme di Organizzazione del Centro, il Consiglio del Centro può prevedere la presenza di una Giunta, la quale è composta dal Direttore, che la presiede, e da un numero di componenti compreso tra un minimo di quattro ad un massimo di otto membri, scelti nell'ambito del Consiglio. La Giunta collabora con il Direttore nell'esecuzione delle delibere del Consiglio e nell'organizzazione del Centro, con particolare riferimento alla valutazione e istruzione delle pratiche relative alla stipula di contratti, convenzioni e progetti di ricerca. La Giunta resta in carica per la durata del mandato del Direttore ed è rinnovabile.Art. 6 - Collaborazioni nelle attività di ricerca del CentroIl Centro svolge la propria attività di ricerca attraverso collaborazioni con:personale docente e ricercatori di Università italiane e straniere, di enti CNR e di altri Enti di ricerca sia italiani che stranieri borsisti, assegnisti, dottorandi, dottori di ricerca, anche stranieri esperti di settore interessati alle attività di ricerca del Centro. Art. 7 - La gestione amministrativa e contabileLa gestione amministrativa e contabile del Centro è affidata all'Università di Genova, presso la quale il Centro ha sede. Il Dipartimento resosi disponibile alla gestione – come previsto all’art. 1 delle Norme di Organizzazione del Centro, è il Dipartimento di Edilizia, Urbanistica e Ingegneria dei Materiali (DEUIM) con sede in Via all’Opera Pia 15/a. Per le modalità di gestione amministrativa e contabile e per le attribuzioni degli organi in materia, si applicano le norme di cui alla normativa vigente e al Regolamento dell’Università di Genova.Art. 8 - Modifiche al RegolamentoIl presente Regolamento può essere modificato con delibera favorevole del Consiglio del Centro, a maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto. Le modifiche sono recepite e emanate con decreto rettorale sulla base di quanto stabilito dalle normative vigenti.Art. 9 - Norme finaliPer quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme generali sull'ordinamento universitario. Versione approvata dal Consiglio del Centro nell’Assemblea del 12 Maggio 2006