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Art.1. Oggetto di disciplina

  1. Il presente regolamento disciplina la mobilità interna e il passaggio ad altro settore scientifico-disciplinare dei professori di ruolo e dei ricercatori.

Capo I - Mobilità interna

Art. 2. Condizioni di ammissibilità della mobilità interna

  1. La mobilità interna dei professori di ruolo e dei ricercatori da una Facoltà all’altra di questa Università non può aver luogo se non a domanda degli interessati.
  2. Il personale la cui assunzione ha dato luogo a interventi di cofinanziamento ministeriale può presentare domanda di mobilità interna qualora abbia trascorso almeno tre anni nella Facoltà che ha disposto la chiamata. La domanda può essere presentata anche nel corso del terzo anno di permanenza.

Art. 3. Domanda di mobilità interna

  1. La domanda di mobilità interna è presentata sia al Preside della Facoltà di appartenenza, sia al Preside della Facoltà presso la quale l’interessato chiede di essere accolto.
  2. La domanda è corredata dal curriculum dell’attività scientifica e didattica e da ogni documento o pubblicazione che l’interessato ritenga utile alla valutazione della domanda stessa.

Art. 4. Deliberazioni delle Facoltà interessate

  1. La mobilità interna non può aver luogo senza il consenso di entrambe le Facoltà interessate, le quali possono concordare tra di loro eventuali misure compensative.
  2. La domanda, di cui all’articolo precedente, è esaminata dai Consigli delle due Facoltà entro sessanta giorni dalla data di presentazione della stessa, alla luce del profilo didattico e scientifico del candidato, tenendo conto delle rispettive esigenze didattiche riferibili al settore scientifico-disciplinare interessato.
  3. Ciascuno dei Consigli delle Facoltà interessate decide in ordine alla domanda, con delibera motivata, a maggioranza degli aventi diritto al voto.
  4. Qualora la domanda di mobilità interna comporti altresì il passaggio ad altro settore scientifico-disciplinare, si applicano le procedure previste dall’art. 10.
  5. La domanda si intende accolta qualora entrambi i Consigli di Facoltà si siano espressi favorevolmente. La domanda si intende respinta qualora uno dei due Consigli di Facoltà si sia espresso negativamente.
  6. Nel caso in cui, effettuata la votazione, un Consiglio di Facoltà non raggiunga il quorum di cui al comma 3, lo stesso si esprime in merito alla domanda nella seduta immediatamente successiva. Se anche in questa occasione il quorum non viene raggiunto, la procedura si intende esaurita.

Art. 5. Decreto rettorale di mobilità interna

  1. In caso di accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo precedente, la mobilità interna è disposta dal Rettore, con suo decreto, nei sessanta giorni successivi alla data di acquisizione della delibera del Consiglio di Facoltà che si è espresso per ultimo, fermo restando quanto previsto al comma 4 dell’art. 4.
  2. Il decreto è comunicato immediatamente all'interessato e ha effetto dal 1° novembre successivo, ovvero da una data anteriore, in caso di attività didattiche da svolgere nella parte residua dell’anno accademico. In ogni caso la mobilità interna del personale di cui all’art. 2, comma 2, non può essere disposta prima che sia trascorso il triennio di permanenza nella Facoltà che ha disposto la chiamata. Tale provvedimento è definitivo.
  3. Il decreto di cui al comma precedente è altresì comunicato tempestivamente al Ministero dell'Università e della Ricerca per gli adempimenti di competenza.

Capo II - Passaggio ad altro settore scientifico-disciplinare

Art. 6. Condizioni di ammissibilità del passaggio

  1. Il passaggio dei professori di ruolo e dei ricercatori ad un settore scientifico-disciplinare diverso da quello nel quale sono inquadrati non può aver luogo se non a domanda degli interessati.
  2. Possono presentare domanda di passaggio ad altro settore i professori di ruolo ed i ricercatori, in possesso di adeguata qualificazione scientifica nel settore di destinazione.

Art. 7. Domanda di passaggio

  1. La domanda di passaggio ad altro settore scientifico-disciplinare è indirizzata al Preside della Facoltà di appartenenza.
  2. La domanda è corredata dal curriculum dell’attività scientifica e didattica e da ogni documento o pubblicazione che l’interessato ritenga utile alla valutazione della domanda stessa.

Art. 8. Commissione istruttoria per l'esame delle domande di passaggio

  1. L’esame della domanda di passaggio può essere effettuato da una Commissione istruttoria designata dal Consiglio di Facoltà, e nominata dal Preside, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda stessa.
  2. Terminato l’esame della domanda, la Commissione istruttoria redige una relazione sulla stessa, così da offrire alla Facoltà ogni elemento conoscitivo per la delibera di competenza.

Art. 9. Termini per i lavori della Commissione

  1. La Commissione, se costituita, si insedia e conclude i lavori entro trenta giorni dalla data della nomina.

Art. 10. Deliberazione della Facoltà e relativo decreto rettorale.

  1. Entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori della Commissione, se costituita, ovvero entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, il Consiglio di Facoltà, anche alla luce della relazione della eventuale Commissione, esamina l'istanza con riferimento al profilo didattico e scientifico del richiedente e all’adeguata qualificazione nel settore scientifico – disciplinare di destinazione, tenuto conto dei carichi didattici riferibili ai settori scientifico-disciplinari interessati.
  2. Il Consiglio di Facoltà si esprime in merito all'istanza con delibera motivata, assunta a maggioranza degli aventi diritto al voto. Qualora l'istanza sia accolta, la delibera del Consiglio di Facoltà è trasmessa al Consiglio Universitario Nazionale onde acquisirne il parere.
  3. Nel caso in cui, effettuata la votazione, non è raggiunto il quorum di cui al comma 2, il Consiglio di Facoltà si esprime in merito alla domanda nella seduta immediatamente successiva. Se anche in questa occasione il quorum non viene raggiunto, la procedura si intende esaurita.
  4. Qualora il parere di cui al comma 2 sia positivo, il passaggio ad altro settore scientifico-disciplinare è disposto dal Rettore, con suo decreto, entro trenta giorni dalla data di acquisizione del parere.
  5. Il parere del Consiglio Universitario Nazionale si intende comunque acquisito e favorevole decorsi quarantacinque giorni dalla data di spedizione della richiesta.
  6. Qualora il parere del Consiglio Universitario Nazionale sia negativo, il Rettore può comunque disporre il passaggio ad altro settore scientifico-disciplinare motivando la difformità rispetto al parere stesso, previa ulteriore delibera del Consiglio di Facoltà assunta a maggioranza degli aventi diritto al voto.
  7. Qualora l’istanza di passaggio ad altro settore scientifico-disciplinare sia presentata da un professore straordinario, associato o ricercatore non confermato, in deroga a quanto disposto ai commi 5 e 6, il parere del Consiglio Universitario Nazionale è espresso e vincolante.
  8. Il decreto rettorale che dispone il passaggio ad altro settore scientifico-disciplinare è comunicato immediatamente all'interessato e ha effetto dal 1° novembre successivo, ovvero da una data anteriore, in caso di attività didattiche da svolgere nella parte residua dell’anno accademico. Tale provvedimento è definitivo. Detto decreto è altresì comunicato tempestivamente al Ministero dell'Università e della Ricerca per gli adempimenti di competenza.

Capo III - Disposizioni finali

Art. 11. Entrata in vigore e abrogazione di norme

  1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello di emanazione da parte del Rettore.
  2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia le disposizioni di cui al D.R. n. 2335 dell’8.10.1999, modificato con DD.RR. nn. 2551 del 29.10.1999, 2003 del 23.6.2000, 1318 del 18.05.2001, 444 del 21.11.2006.

Ultimo aggiornamento 23/01/2019