Sei in: Ateneo>Statuto e Regolamenti>Disciplina area del personale> Regolamento in materia di chiamate di professori Art. 1 - Oggetto di disciplinaIl presente regolamento disciplina, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164, la copertura dei posti di ruolo di professore ordinario e associato mediante chiamata di idonei in procedure di valutazione comparativa bandite da questa o da altra Università ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210. Art. 2 - Modalità per la copertura dei posti banditi da questa UniversitàIl Rettore accerta con proprio decreto, nei tempi e nelle forme previste dalla normativa vigente, la regolarità degli atti delle procedure di valutazione comparativa bandite fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164, e dichiara i nominativi degli idonei. Il decreto, unitamente agli atti, è trasmesso tempestivamente alla Facoltà che ha richiesto il bando per i successivi adempimenti e comunicato a tutti i candidati, nonché al Ministero dell’Università e della Ricerca. Nel caso in cui riscontri irregolarità, il Rettore rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione giudicatrice, assegnandole un termine. Entro sessanta giorni dalla data di accertamento della regolarità degli atti, il Consiglio di Facoltà, sulla base dei giudizi espressi dalla Commissione giudicatrice e con riferimento alle proprie specifiche esigenze didattiche e scientifiche, con deliberazione motivata approvata dalla maggioranza degli aventi diritto al voto, può, in alternativa: proporre la nomina del candidato o di uno dei candidati dichiarati idonei fatto salvo quanto disposto dall’ art.1, comma 2bis, della legge 31.3.2005, n. 43 di conversione del decreto legge 31.1.2005, n. 7;decidere di non procedere alla chiamata di alcuno di loro, specificando le ragioni in relazione al tipo di impegno scientifico e didattico richiesto al candidato. La deliberazione assunta è resa pubblica per via telematica tramite il sito web dell’Ateneo. L’idoneo che, proposto per la nomina ai sensi del comma 3, vi rinunci, perde il titolo alla chiamata di cui all’art. 3, comma 1. Qualora abbia deliberato di non procedere alla chiamata e permangano le specifiche esigenze didattiche e scientifiche per la copertura del posto, il Consiglio di Facoltà, decorso il termine di sessanta giorni dalla data di accertamento della regolarità degli atti, con deliberazione motivata approvata dalla maggioranza degli aventi diritto al voto, può proporre, in alternativa: la nomina, sulla base dei giudizi espressi dalla Commissione giudicatrice, di un candidato risultato idoneo in procedura bandita da altra Università per la medesima categoria e per il medesimo settore scientifico disciplinare che non sia stato chiamato a coprire il posto entro sessanta giorni dalla data di accertamento della regolarità degli atti;l’avvio di nuova procedura di reclutamento per la medesima categoria e per il medesimo settore scientifico disciplinare, ai sensi di quanto previsto dalla legge 4 novembre 2005, n. 230, e dal decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164. Qualora lasci decorrere il termine di sessanta giorni dalla data di accertamento della regolarità degli atti senza assumere alcuna delle deliberazioni di cui al comma 3, il Consiglio di Facoltà può avvalersi delle procedure di cui al comma 5 per la copertura di posti della medesima categoria e del medesimo settore scientifico disciplinare, soltanto dopo che siano trascorsi due anni dalla scadenza del predetto termine. Art. 3 - Modalità per le chiamate di idonei in procedure di valutazione comparativa bandite da altra Università o di ulteriori idonei in procedure di valutazione comparativa bandite da questa UniversitàIl Consiglio di Facoltà, sulla base dei giudizi espressi dalla Commissione giudicatrice e con riferimento alle proprie specifiche esigenze didattiche, scientifiche e, eventualmente, assistenziali, con deliberazione motivata approvata dalla maggioranza degli aventi diritto al voto, può proporre la nomina di candidati risultati idonei in procedure di valutazione comparativa bandite da altra Università che non siano stati chiamati a coprire il posto entro sessanta giorni dalla data di accertamento della regolarità degli atti. Le Facoltà possono ricorrere alle procedure di cui al comma 1 quando risultino accertate nelle loro disponibilità risorse adeguate, nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 1-ter, lettera e), del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 7 dicembre 1997, n. 449 e all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il Consiglio di Facoltà, sulla base dei giudizi espressi dalla Commissione giudicatrice e con riferimento a ulteriori specifiche esigenze didattiche, scientifiche e, eventualmente, assistenziali, con deliberazione motivata approvata dalla maggioranza degli aventi diritto al voto, può altresì proporre la nomina di candidati risultati idonei in procedure di valutazione comparativa bandite da questa Università. Le Facoltà possono ricorrere alle procedure di cui al comma 3 quando sia già stato nominato in ruolo l’idoneo chiamato a coprire il posto, siano trascorsi almeno sessanta giorni dalla data di accertamento della regolarità degli atti e risultino, altresì, accertate le disponibilità di cui al comma 2. È condizione, per le chiamate di cui ai commi 1 e 3, che l'idoneità sia stata conseguita entro i termini di validità previsti dalla normativa in vigore. Art. 4 - Nomina in ruoloLa nomina è disposta dal Rettore con suo decreto e ha effetto dal 1° novembre successivo, ovvero da una data anteriore, in caso di attività didattiche da svolgere nella parte residua dell’anno accademico. Nel caso in cui l’interessato provenga dai ruoli di altre Università occorre l’accordo con l’Università di provenienza. Il decreto rettorale di nomina non può comunque essere emanato prima che la disponibilità delle relative risorse finanziarie sia confermata con delibera del Consiglio di Amministrazione. Il decreto di cui al comma 2 è comunicato tempestivamente al Ministero dell’Università e della Ricerca per gli adempimenti di competenza. Art. 5 - Entrata in vigoreIl presente regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto di emanazione da parte del Rettore.