Linee-guida per l'avvio delle attività di tirocinio Tirocinio diretto, da svolgersi presso le scuole accreditate, convenzionate con l'Università di Genova e sotto la supervisione del tutor coordinatore e del tutor scolastico. Il tirocinio deve essere svolto nella classe di concorso del grado scolastico in cui è attivata (ad es. se svolgo il PFA su una classe della secondaria di I grado, non posso svolgere il tirocinio su una classe della secondaria di II grado e viceversa).Tirocinio indiretto, da svolgersi in Ateneo e sotto la supervisione del tutor coordinatore, responsabile dell’organizzazione e delle attività di tirocinio indiretto. Gli incontri saranno calendarizzati e messi a disposizione dei corsisti da parte dei tutor coordinatori, sulla piattaforma PFA entro il 05/09/2025. TIROCINIO DIRETTO DA SVOLGERSI PRESSO UN ISTITUTO SCOLASTICO CON SEDE NELLA REGIONE LIGURIA Vai all'elenco delle scuole accreditate in LiguriaIl CEMFORM provvederà ad inviare le proposte di convenzione alle scuole liguri accreditate in modo da avere un quadro delle disponibilità e poter favorire la distribuzione dei tirocinanti che intendono svolgere le attività di tirocinio in territorio ligure e in scuole già accreditate. Quanti fossero intenzionati a svolgere il tirocinio in una scuola della Liguria dovranno attendere comunicazioni in merito alle scuole disponibili. TIROCINIO DIRETTO DA SVOLGERSI PRESSO UN ISTITUTO SCOLASTICO CON SEDE FUORI REGIONE È possibile attivare le convenzioni per lo svolgimento delle attività di tirocinio diretto nelle regioni limitrofe, ma le scuole devono essere regolarmente accreditate presso l'USR di competenza. Il/la corsista, che intende frequentare il tirocinio fuori regione, dovrà:verificare che la scuola sia accreditata presso l’USR di competenza. Qualora non lo sia per la classe concorsuale di interesse, il/la corsista dovrà attivarsi affinché la scuola richieda l’accreditamento presso l’USR competente; accertarsi che la scuola sia disponibile ad accoglierlo/la individuando il periodo; entro e non oltre il 26 agosto 2025 compilare il formutilizzando le credenziali Office 365 di UNIGE e fornendo i seguenti dati: Denominazione completa della scuola, compreso codice meccanografico, indirizzo, CAP, recapiti telefonici, indirizzo PEC, indirizzo e-mail, e nome e cognome, luogo e data di nascita del Dirigente scolastico nonché indicazione del periodo [Data inizio – Data fine] in cui la scuola è disponibile ad accoglierlo/la.Si ricorda che il tirocinio non può iniziare fintanto che non sarà stipulata apposita convenzione con l’Istituto scolastico. L’accreditamento presso la competente USR NON sostituisce in alcun modo la stipula della convenzione fra UNIGE e ogni singola scuola disposta ad accogliere tirocinanti. Una volta individuata la scuola, secondo quanto indicato sopra, e fornite le informazioni richieste, il/la corsista riceverà la conferma di poter iniziare il tirocinio da parte del tutor coordinatore o dalla Segreteria del Centro. La procedura di stipula delle convenzioni ha dei tempi tecnici indifferibili: si raccomanda di fornire le informazioni richieste entro la scadenza indicata per consentire agli uffici di attivare le convenzioni per tempo rispetto al periodo di svolgimento del tirocinio indicato nel modulo. In ogni caso le attività di tirocinio non potranno iniziare prima del 1° settembre.In base all’allegato 1 del DPCM del 4 agosto 2023 le attività relative al tirocinio diretto sono le seguenti:osservazione guidata delle attività svolte in classe, mirata all’individuazione e all’analisi delle strategie educative e didattiche; osservazione delle dinamiche relazionali nel contesto delle classi e valutazione delle loro ricadute sugli interventi educativi; osservazione durante lo svolgimento delle riunioni degli organi collegiali, del GLO e degli altri momenti di elaborazione collegiale; affiancamento e collaborazione nella progettazione, realizzazione e verifica delle attività didattiche.Con la nota (prot. n. 7845 del 28 giugno 2024) del MIM e MUR, in un’ottica di semplificazione e viste le tempistiche ridotte per la conclusione dei Percorsi, sono state previste ulteriori attività che potrebbero essere ricomprese nelle attività di tirocinio, laddove compatibili con il relativo periodo di svolgimento, quali: corsi di recupero organizzati dalle scuole secondarie di secondo grado per gli studenti con sospensione del giudizio (debito formativo) per valutazioni, ottenute in sede di scrutinio finale, inferiori a sei decimi in una o più discipline; coinvolgimento dei tirocinanti nelle attività concernenti P.C.T.O. e stage di studenti del terzo e quarto anno di licei, istituti tecnici, istituti professionali presso enti o aziende; per le scuole che siano soggetti attuatori o che vi abbiano aderito, partecipazione del corsista-tirocinante alle attività didattiche afferenti lo sviluppo dei progetti P.N.R.R. contro la dispersione scolastica e la riduzione dei divari territoriali, attuazione del Piano Scuola 4.0, ovvero realizzazione di percorsi didattici, formativi e di orientamento per alunni e studenti finalizzati a promuovere l’integrazione, all’interno dei curricula di tutti i cicli scolastici, di attività, metodologie e contenuti volti a sviluppare le competenze STEM, digitali e di innovazione, nonché quelle linguistiche; coinvolgimento dei tirocinanti nelle attività riconducibili al c.d. “Piano Estate”, nel caso in cui l’istituzione scolastica vi abbia aderito; affiancamento e collaborazione nella progettazione, realizzazione, verifica e valutazione delle attività didattiche con particolare riguardo alla personalizzazione degli interventi, allo sviluppo delle competenze, disciplinari e trasversali, all’integrazione dei soggetti con disabilità; partecipazione e attività osservative da condursi in seno a: dipartimenti, commissioni, gruppi di lavoro finalizzati alla redazione, revisione e periodico aggiornamento della documentazione di istituto, allo sviluppo dei progetti in corso, all’autovalutazione e al miglioramento dei processi, all’orientamento in uscita, all’inclusione; partecipazione al lavoro collegiale di pianificazione, anche in chiave orientativa, di interventi finalizzati al recupero o al potenziamento degli apprendimenti. Inoltre, si ricorda che l’allegato A al D.M. 20 giugno 2014 n. 487 prevede nell’ambito delle attività di tirocinio: osservazione nella classe del tutor o in altre classi; osservazione dei diversi ambienti di lavoro scolastico e interviste alle diverse figure presenti; attività didattiche a classe intera o con gruppi allievi (con la supervisione del tutor) quali ad esempio lavori di gruppo, appoggio a gruppi differenziati di allievi, brevi spiegazioni e lezioni, interrogazioni, laboratorio, altre attività e progetti previsti dal POF; partecipazione alle riunioni degli organi collegiali (collegio docenti, consiglio di classe) e di dipartimenti, commissioni, gruppi di lavoro, redazione e correzione di verifiche, elaborazione di materiale didattico, progettazione di unità di apprendimento; partecipazione ad attività in sedi esterne alla scuola e/o sul territorio (convegni, visite didattiche, gite scolastiche, ecc.).In base a quanto previsto all’articolo 2-bis, comma 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, “per ogni CFU/CFA di tirocinio, l’impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a 12 ore”. Ove non fosse possibile la conclusione delle attività del tirocinio in ordine alle discipline afferenti alla propria classe di concorso, si chiede di contattare con cortese urgenza il proprio tutor coordinatore per individuare la soluzione della criticità.Non sembrano sussistere, peraltro, motivi ostativi al riconoscimento delle attività didattiche documentate svolte dagli aspiranti docenti nel corso delle supplenze nell’ambito del tirocinio, fermo restando quanto previsto all’allegato B del D.P.C.M.