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Laboratori di ricerca - normativa

MODALITA' PROCEDURALI PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE DAL DECRETO LEGISLATIVO 27 LUGLIO 1999, N. 297

Articolo 14 - agevolazioni per assunzione di qualificato personale di ricerca, per specifiche commesse esterne di ricerca e per contratti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca

  1. Dal 1 marzo al 30 settembre di ciascun anno, i soggetti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, possono inoltrare al MURST, secondo lo schema ufficiale da questi predisposto, una domanda per l'ottenimento di agevolazioni per:
    1. l'assunzione, a tempo pieno, anche con contratto di lavoro a tempo determinato di durata almeno biennale, di qualificato personale di ricerca;
    2. l'assunzione di oneri relativi a borse di studio per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca;
    3. l'attribuzione di specifiche commesse o contratti per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 2.
  2. Per le modalità di selezione delle domande, di concessione delle agevolazioni, di verifica e controllo dell'utilizzazione delle agevolazioni medesime si applicano le disposizioni di cui al decreto n. 275 del 22 luglio 1998 del Ministero delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e con il Ministero del Tesoro, Bilancio e della Programmazione Economica, salva l'osservanza delle disposizioni seguenti.
  3. L'agevolazione viene concessa secondo le seguenti forme e misure:
    1. 50 milioni di Lire, di cui 40 milioni nella forma del credito di imposta e 10 milioni nella forma del fondo perduto, per ogni assunzione di personale individuato ai sensi del predetto decreto n. 275/98;
    2. 50%, nella forma del credito d'imposta, dell'importo dei contratti di ricerca, fino ad un massimo di 400 milioni di Lire all'anno per ogni soggetto beneficiario e comunque nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca;
    3. 60%, nella forma del credito d'imposta, dell'importo delle borse di studio.
  4. Ai sensi della Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti "de minimis" n. 96/C 68/06, ciascun soggetto non può beneficiare delle agevolazioni di cui alle lettere a) e c) del comma precedente, nonchè delle agevolazioni di cui al successivo articolo 16 del presente decreto, per un importo complessivo superiore ai 100.000 Euro su un periodo di tre anni.
  5. Le agevolazioni di cui alla lettera b) del precedente comma 3 sono considerate Aiuti di Stato ai sensi della Disciplina Comunitaria sugli Aiuti di Stato alla Ricerca e Sviluppo richiamata in premessa.
  6. I contratti di ricerca di cui alla lettera b) del comma precedente possono riguardare la realizzazione di attività di ricerca industriale, nonché studi e ricerche sui processi produttivi, attività applicative dei risultati delle ricerche, formazione del personale tecnico per l'utilizzazione di nuove tecnologie, di prove e test sperimentali.
  7. Per tali contratti, i soggetti ammissibili ai sensi del precedente comma 1 possono richiedere, in alternativa all'agevolazione di cui ai commi 2 e 3, l'erogazione, a valere sulle risorse del FAR, di un contributo nella spesa nella stessa misura indicata alla lettera b) del comma 3.
  8. I contratti possono essere affidati ad università, enti di ricerca di cui all'articolo 8 del DPCM 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni, ENEA, ASI, fondazioni private che svolgono attività di ricerca, nonché a laboratori di ricerca esterni pubblici e privati inclusi in apposito albo ministeriale. Per le modalità di inclusione e di esclusione dall'albo, nonché per l'aggiornamento dello stesso si applicano le disposizioni seguenti.
  9. I laboratori di ricerca aventi personalità giuridica e gestione autonoma, le istituzioni e gli enti presso i quali operano laboratori di ricerca possono rivolgere domanda al MURST per la propria inclusione nell'albo, secondo lo specifico schema. Gli enti pubblici nazionali di ricerca e le Università sono iscritti d'ufficio all'albo qualora svolgano attività di ricerca utili ai processi produttivi.
  10. La domanda dovrà essere accompagnata da una sintetica descrizione delle strutture, nonché da una illustrazione delle principali attività svolte, e potrà essere proposta da soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
    1. iscrizione, per i soggetti aventi tale obbligo, alla competente CCIAA da almeno tre anni;
    2. documentata esperienza almeno triennale nella ricerca, sviluppo e/o trasferimento tecnologico.
  11. Alla valutazione delle domande di iscrizione all'albo provvede il Comitato di cui all'articolo 7 comma 2 del decreto legislativo n. 297/99 che, a tal fine, può avvalersi degli esperti di cui al medesimo articolo 7 comma 1.
  12. La decisione in merito alla richiesta di iscrizione deve essere adottata entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda ed è comunicata all'interessato ai sensi della legge n. 241/90. Entro gli stessi termini il Ministro dispone con proprio decreto l'iscrizione all'albo del soggetto dichiarato ammissibile.
  13. Il MURST provvede, periodicamente, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'albo aggiornato dei laboratori autorizzati.
  14. Il MURST procede periodicamente alla verifica, per i laboratori iscritti, della permanenza dei requisiti che ne hanno motivato l'iscrizione stessa, sottoponendo al Comitato le eventuali risultanze negative. In tali casi, il Comitato può proporre al Ministro la cancellazione dei laboratori: la cancellazione è adottata con decreto del Ministro ed è comunicata all'interessato.
  15. Resta valido, fino a nuovo aggiornamento, l'albo esistente presso il MURST alla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. CRITERI DI VALUTAZIONE PER L'ISCRIZIONE DEI LABORATORI NELL'ALBO EX ART. 14, COMMA 9, DEL D.M. n. 593 DELL'8/8/2000

8.1 CRITERI DA SEGUIRE PER L'INSERIMENTO NELL'ALBO

Su domanda, redatta secondo lo schema allegato, possono essere inseriti nell'albo i laboratori di ricerca aventi personalità giuridica e gestione autonoma, le istituzioni e gli enti presso i quali operano laboratori di ricerca (di seguito tutti indicati con il termine laboratori) che abbiano i seguenti requisiti:

  • il laboratorio è effettivamente operativo da almeno tre anni;
  • il laboratorio dispone di almeno un'apparecchiatura scientifica di rilievo per ciascuno dei settori di specializzazione indicati nella domanda nonché di una struttura adeguata alla sua attività (articolazione e superficie degli immobili, attrezzature, ecc.) secondo gli standard correnti;
  • il laboratorio dispone, come personale dipendente o con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, di almeno 5 ricercatori a tempo pieno (o un equivalente part time);
  • il laboratorio ha conseguito una certificazione del sistema qualità. I laboratori già inseriti nell'albo costituito ai sensi dell'art. 4 della legge 46 del 17 febbraio 1982, se non sono già in possesso di tale certificazione, dovranno adempiere a questo requisito entro il 31 dicembre 2001; in caso contrario saranno cancellati dall'albo;
  • il laboratorio deve aver svolto nell'ultimo triennio un volume di attività che sia valutato positivamente per quantità e qualità, con particolare riguardo alla possibilità di industrializzare i risultati conseguiti.

Sono inseriti nell'albo, su loro richiesta e allegando la documentazione relativa alle attrezzature possedute ed al personale dedicato, le Università e i laboratori degli enti pubblici di ricerca, i laboratori di ricerca dipendenti dai ministeri, dall'ENEA e dall'ASI; per le Università e per i laboratori sopraindicati la certificazione formale del sistema qualità non è condizione indispensabile per l'inserimento nell'albo; in mancanza di tale certificazione essi debbono fornire la descrizione del loro sistema qualità ed il relativo manuale (senza le norme relative alle procedure). Le Università e i laboratori in parola, già inseriti nell'albo costituito ai sensi dell'art. 4 della legge 46 del 17 febbraio 1982, se non hanno già inviato tale documentazione, dovranno provvedere entro il 31 dicembre 2002; in caso contrario il Ministero adotterà gli opportuni e conseguenti provvedimenti.

Un laboratorio inserito nell'albo può svolgere attività nell'ambito del comma 1, lettera c), dell'art. 14 del D.M. n. 593 dell'8/8/2000 anche in settori appartenenti a classificazioni ISTAT diverse da quelle indicate dal laboratorio stesso.

Un laboratorio, anche se possiede tutti i requisiti, può non essere inserito nell'albo con delibera motivata del Comitato di cui all'art. 7 comma 2 del decreto legislativo n. 297/99.

8.2 PERMANENZA DELL'INSERIMENTO NELL'ALBO

Tutti i laboratori inseriti nell'albo debbono inviare entro il 31 marzo di ogni anno:

  • un certificato camerale con attestazione di vigenza, rilasciato in data recente, ovvero un'autocertificazione sostitutiva;
  • una dichiarazione del legale rappresentante che confermi che i dati trasmessi con la richiesta di iscrizione sono rimasti sostanzialmente inalterati ovvero comunichi le variazioni nel frattempo intervenute;
  • una scheda sinottica con le tipologie di attività di ricerca svolte dal laboratorio nell'anno precedente, anche al di fuori delle commesse ai sensi dell'art. 4 della legge 46/82 o dell'art. 14 D.M. n. 593 dell'8/8/2000.

I laboratori, che non lo avessero già fatto in precedenza, debbono indicare le classificazioni ISTAT (non più di tre) corrispondenti alla loro specializzazione e il punto di primo contatto (nome, telefono, fax, e.mail e, se disponibile, sito internet).

In caso di variazioni sostanziali il laboratorio dovrà essere valutato con gli stessi criteri di un inserimento ex novo.

Il MURST può disporre l'esecuzione di visite di controllo presso i laboratori. La scelta dei laboratori da visitare potrà essere fatta sia per campionamento casuale, sia a seguito di precise motivazioni, quali, ad es., un elevato numero di commesse sviluppate da un laboratorio in un periodo relativamente breve ovvero carenze presenti nella/e relazione/i descrittiva/e del lavoro svolto dal laboratorio.

8.3 PROCEDURE PER L'INSERIMENTO E LA CANCELLAZIONE DEI LABORATORI NELL'ALBO

L'inserimento dei laboratori nell'albo è autorizzato dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (MURST), su proposta del Comitato di cui all'art. 7 comma 2 del decreto legislativo n. 297/99.

La gestione dell'albo è affidata agli Uffici del MURST (di seguito indicati come Uffici) che provvedono a:

  • pubblicare periodicamente i nuovi inserimenti;
  • dare pubblicità all'elenco completo di tutti i laboratori inseriti nell'albo dopo ogni aggiornamento;
  • aggiornare la ragione sociale dei laboratori quando dalla comunicazione ricevuta appare che tale variazione non modifica il giudizio sulla capacità tecnica dei laboratori stessi (ad es.: spostamento della sede legale, cambiamento ufficio di primo contatto, cambio della ragione sociale per fusione, per incorporazione o altra simile ragione);
  • cancellare dall'albo i laboratori:
    • che non inviano alle scadenze prefissate, anche dopo un sollecito che fissa un termine perentorio di 60 giorni, gli aggiornamenti prescritti per la conferma dell'iscrizione nell'albo;
    • che non abbiano svolto per 36 mesi consecutivi di permanenza nell'albo attività che ha dato luogo a finanziamenti ai sensi dell'art. 4 della legge 46/82 ovvero alle agevolazioni previste dal comma 1, lettera c) dell'art. 14 del decreto legislativo n. 297/99;
    • che abbiano cessato di esistere per fallimento, scioglimento, liquidazione o altro.
    • che abbiano espresso la volontà di essere cancellati dall'albo.

Un laboratorio è cancellato dall'albo, su proposta degli Uffici e su parere conforme del CTS, in ogni circostanza che faccia ritenere il laboratorio non più idoneo ad essere iscritto nell'albo, anche a seguito di visite ispettive.

8.4 INDICAZIONI CONTENUTE NELL'ALBO

I laboratori inseriti nell'albo sono raggruppati per regioni e identificati con i seguenti dati:

  • ragione sociale
  • indirizzo e recapito
  • settori, secondo le classificazioni ISTAT, nei quali i laboratori sono particolarmente esperti.
  • punto di primo contatto (telefono, fax, e.mail, sito internet).

Ultimo aggiornamento 25/03/2019