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Possono essere destinatari di assegni di ricerca studiosi in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca.

Gli assegni sono attribuiti mediante selezione pubblica; le prove d'esame consistono nella valutazione dei titoli presentati dai candidati ed in un colloquio.
Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni e sono rinnovabili. La durata complessiva dei rapporti instaurati a seguito di bandi emanati ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a sei anni, a esclusione del periodo in cui l’assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.

Il conferimento dell'assegno è formalizzato mediante la stipulazione di un contratto di diritto privato tra l'Università di Genova e i soggetti collocati in posizione utile nelle graduatorie di merito. Il contratto non configura in alcun modo un rapporto subordinato e non dà luogo a diritto in ordine all'accesso nei ruoli del personale universitario.
La collaborazione dell’assegnista ha carattere continuativo, non meramente occasionale, e si svolge sotto la direzione del responsabile scientifico, in condizioni di autonomia, nei soli limiti dei programmi di ricerca e in stretto legame con la realizzazione degli stessi, senza orario di lavoro predeterminato.


Ultimo aggiornamento 20/04/2023