Salta al contenuto principale

Regolamento per il conferimento delle borse di studio per il perfezionamento all'estero

Art. 1 - Finalità

  1. L'Università degli Studi di Genova, nell'ambito delle iniziative volte a promuovere le attività di formazione e ricerca, istituisce borse di studio per il perfezionamento all'estero.

Art. 2 - Modalità d'istituzione

  1. Le borse sono istituite sulla base di specifici accordi convenzionali con Università e Istituzioni internazionali di livello universitario.
  2. Al fine di un'adeguata programmazione delle attività e utilizzazione delle risorse, la Commissione Relazioni Internazionali, sentiti i coordinatori di area scientifico disciplinare, provvede ad individuare preliminarmente le Università e le Istituzioni di interesse.
  3. Il Senato Accademico, su proposta della Commissione Relazioni Internazionali e tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili, delibera annualmente il numero e l'importo delle borse di studio da attribuire.

Art. 3 - Durata e limiti

  1. Le borse di studio non possono essere cumulate con altre a qualsiasi titolo conferite e hanno durata non inferiore a due mesi e non superiore a 6 mesi, prorogabili.

Art. 4 - Modalità di assegnazione

  1. Le borse sono conferite a seguito di concorso per titoli integrato da un colloquio.
  2. I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
    • laurea conseguita presso una Università italiana (per titoli accademici conseguiti all'estero occorre la dichiarazione di equipollenza ai fini dell'ammissione al concorso)
    • cittadinanza italiana
    • età non superiore ai 29 anni
    • reddito personale annuo lordo non superiore a quello stabilito dalla normativa in vigore per l'attribuzione delle borse di studio universitarie.
  3. I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione al concorso:
    • autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di cui al precedente comma
    • documentazione sull'attività di perfezionamento da svolgere presso l'istituzione estera, convalidata da un docente dell'Ateneo afferente all'area scientifico-disciplinare indicata, che svolgerà le funzioni di tutore
    • dichiarazione di accettazione resa dal docente della struttura ospitante che svolgerà le funzioni di co-tutore
    • autodichiarazione sul livello di conoscenza della lingua del Paese di accoglienza (elementare, intermedia, avanzata)
    • pubblicazioni ed eventuali altri titoli, attinenti all'attività di perfezionamento proposta, da sottoporre alla valutazione. 
  4. La Commissione giudicatrice, di cui al successivo art. 5, procede all'esame dei titoli presentati e ad un colloquio volto ad accertare l'attitudine dei candidati allo svolgimento dell'attività proposta nonché il grado di conoscenza della lingua straniera indicata.
  5. I punti a disposizione della Commissione giudicatrice sono 20 così suddivisi:
    • 10 punti per la valutazione dei titoli 
    • 10 punti per il colloquio.
    I criteri di attribuzione del punteggio saranno indicati nel bando di concorso.
  6. Al termine del concorso la Commissione formula la graduatoria di merito sommando al punteggio attribuito ai titoli la valutazione conseguita nel colloquio.
    In caso di parità di merito tra due o più candidati, costituiscono titoli di preferenza al fine della redazione della graduatoria, nell'ordine:
    • aver conseguito il diploma di laurea da minor tempo;
    • una maggiore attinenza dei titoli presentati all'attività di perfezionamento che il candidato intende svolgere.
  7. I risultati della valutazione dei titoli e del colloquio saranno affissi all'albo della sede degli esami. Il giudizio della Commissione è insindacabile.
  8. Il Rettore approva gli atti del concorso e conferisce le rispettive borse di studio.

Art. 5 - Commissioni giudicatrici

  1. Le Commissioni giudicatrici, composte da tre membri, sono nominate con decreto del Rettore, su proposta della Commissione Relazioni Internazionali.

Art. 6 - Relazione finale

  1. Al termine della sua permanenza il borsista dovrà presentare una relazione sull'attività svolta, approvata dal docente tutore dell'Ateneo di cui all'art.4.

Art. 7 - Rinvio

  1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda all'art. 17, comma 2, dello Statuto dell'Università degli Studi di Genova nonché alla normativa generale in materia.

Ultimo aggiornamento 23/01/2019