Salta al contenuto principale

Regolamento in materia di professori a contratto

Art. 1 - Oggetto di disciplina

  1. Il presente Regolamento disciplina la stipula di contratti di diritto privato aventi ad oggetto l'insegnamento o lo svolgimento di attività didattiche integrative, nonché la procedura di selezione dei contraenti, le modalità di partecipazione dei professori a contratto agli organi accademici collegiali e i casi d'incompatibilità.

Art. 2 - Tipologia degli insegnamenti

  1. In presenza di particolari e motivate esigenze didattiche, possono essere coperti mediante i contratti di cui al presente regolamento:
    1. gli insegnamenti ufficiali nei corsi di laurea, di diploma universitario, delle scuole di specializzazione;
    2. corsi integrativi di quelli ufficiali, finalizzati all'acquisizione di significative esperienze professionali o scientifiche.
  2. Possono essere attribuite le funzioni di professore a contratto senza oneri per l'Università ad esperti appartenenti ad Enti pubblici e privati con i quali siano state stipulate convenzioni.
  3. Non sono oggetto del presente Regolamento i contratti di diritto privato che abbiano ad oggetto attività meramente sussidiarie alla didattica, quali seminari ed esercitazioni.
  4. I contratti stipulati ai sensi del presente Regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Università.

Art. 3 - Incompatibilità

  1. Non possono essere stipulati contratti di diritto privato per l'insegnamento con soggetti che siano dipendenti di questa o di altre università italiane, ivi inclusi i professori in situazione di aspettativa obbligatoria ai sensi dell'art. 13 del D. P. R. 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché con i soggetti che siano contemporaneamente titolari di assegni conferiti ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
  2. Fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti, i professori a contratto possono svolgere altre attività, purché le stesse non comportino un conflitto di interesse con la specifica attività didattica svolta in ambito universitario e non rechino, comunque, pregiudizio all'Ateneo.

Art. 4 - Durata e rinnovo dei contratti

  1. I contratti stipulati ai sensi del presente Regolamento per anno accademico, possono essere rinnovati di norma per non più di sei anni accademici.

Art. 5 - Trattamento previdenziale e assicurativo

  1. Ai contratti di cui al presente Regolamento si applicano, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'art. 2, comma 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni.
  2. L'Università provvede alla copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile verso terzi dei professori a contratto limitatamente allo svolgimento della relativa attività di docenza.

Art. 6 - Deliberazioni della Facoltà

  1. Nell'ambito della programmazione delle risorse per la didattica, di cui all'art. 11, comma 1, lettera c, dello Statuto, e nel rispetto delle direttive del Senato accademico, di cui all'art. 2, comma 1, lettera e, dello Statuto, il Consiglio di Facoltà, sentiti, ove occorra e per quanto di competenza, la Commissione paritetica di Facoltà, il Consiglio di corso di laurea, il Consiglio di corso di diploma e i Consigli delle scuole di specializzazione, può disporre la stipula di contratti di diritto privato con studiosi od esperti, anche di cittadinanza straniera, di adeguata e comprovata qualificazione professionale e scientifica.
  2. Nella delibera di cui al comma precedente il Consiglio di Facoltà definisce il programma delle attività didattiche del professore a contratto.
  3. Nella stessa delibera il Consiglio di Facoltà, tenuto conto dell'attività richiesta, determina altresì l'ammontare del compenso lordo comprensivo degli oneri a carico dell'Amministrazione.
  4. Con le stesse modalità il Consiglio di Facoltà delibera l'eventuale rinnovo di contratti preesistenti, entro i limiti temporali di cui all'art. 4, tenendo conto delle eventuali osservazioni delle relative strutture didattiche. La deliberazione deve essere motivata in relazione alle esigenze didattiche ed alla valutazione dell'attività già svolta dal docente a contratto.

Art. 7 - Selezione dei candidati

  1. La scelta del soggetto con cui stipulare un contratto di insegnamento avviene a seguito di procedura di valutazione comparativa dei candidati secondo le norme del presente Regolamento.
  2. A tal fine, il Consiglio di Facoltà può designare nel suo seno una Commissione giudicatrice, composta da tre docenti di ruolo.
  3. Non si dà luogo alla procedura di valutazione comparativa, di cui al primo comma, qualora il Consiglio di Facoltà individui il contraente in uno studioso eminente, italiano o straniero, di chiara fama e di prestigio scientifico indiscusso o di documentata esperienza.

Art. 8 - Bando di selezione

  1. Ciascuna procedura di valutazione comparativa si apre mediante emanazione, da parte del Preside, di un bando, nel quale sono indicati, oltre le attività didattiche che si intendono affidare, i requisiti scientifici e professionali che devono essere in possesso dei candidati.
  2. Del bando è data pubblicità mediante affissione all'albo della Facoltà.

Art. 9 -Domanda di partecipazione

  1. La domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa, redatta in carta libera e sottoscritta dalla persona interessata, è presentata al Preside della Facoltà che ha emanato il bando.
  2. Alla domanda sono allegati: un curriculum dell'attività scientifica e professionale ed ogni altro titolo o documento che il candidato ritenga utile alla valutazione.

Art. 10 - Procedura di valutazione comparativa

  1. Il Consiglio di Facoltà procede direttamente o attraverso una Commissione alla valutazione comparativa dei candidati, previa determinazione dei criteri di valutazione.
  2. Dei lavori di valutazione è redatto verbale.
  3. I verbali con la proposta della Commissione o del Consiglio di Facoltà sono pubblicati con le stesse modalità del bando, di cui all'art. 8, comma 2, del presente Regolamento.
  4. Il Consiglio di Facoltà, sulla base della propria delibera di valutazione o della proposta elaborata dall'apposita Commissione, delibera a maggioranza dei presenti la stipula del contratto.

Art. 11 - Stipula

  1. Il contratto è stipulato dal Rettore o, su delega di questi, dal Preside di Facoltà.
  2. Qualora lo studioso od esperto contraente sia dipendente di una pubblica amministrazione, il contratto è stipulato previa acquisizione dell'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza ai sensi dell'art. 58 del decreto legislativo 3 febbraio1993, n. 29 e successive modificazioni.

Art. 12 - Pagamento del corrispettivo

  1. Il compenso lordo, determinato dal Consiglio di Facoltà ai sensi dell'art. 6, comma 3, del presente Regolamento, non può in alcun caso superare il 50% del compenso spettante al professore associato a tempo definito al grado iniziale.
  2. Il Preside di Facoltà, accertato che il contraente abbia adempiuto agli obblighi contrattuali, autorizza il pagamento del corrispettivo, di regola in unica soluzione. Il Preside può tuttavia autorizzare, a richiesta dell'interessato, l'anticipazione di una quota parte del corrispettivo, comunque non superiore ai due terzi del totale lordo.

Art. 13 - Professori a contratto incaricati di insegnamenti ufficiali

  1. I professori a contratto incaricati di insegnamenti ufficiali nei corsi di laurea, di diploma universitario, o delle scuole di specializzazione svolgono le attività didattiche previste nella delibera del Consiglio di Facoltà, di cui all'art. 6, comma 2, del presente Regolamento.
  2. Partecipano comunque alle commissioni degli esami di profitto per l'intero anno accademico di riferimento, nonché all'esame finale per il conseguimento del titolo di studio.
  3. Partecipano inoltre alle attività di orientamento e assistenza agli studenti nell'ambito dei servizi all'uopo predisposti dalla Facoltà.
  4. Possono assegnare tesi di laurea e dirigerne lo svolgimento.
  5. Prendono parte alle sedute dei Consigli dei corsi di studio interessati, fatte salve le delibere relative alle proposte di stipula dei contratti di cui al presente Regolamento.

Art. 14 - Professori a contratto incaricati di corsi integrativi

  1. I professori a contratto incaricati di corsi integrativi di quelli ufficiali svolgono le attività didattiche previste nella delibera del Consiglio di Facoltà, di cui all'art. 6, comma 2, del presente Regolamento, nel rispetto degli orari, delle forme e dei programmi concordati con il professore titolare del relativo corso ufficiale.
  2. Partecipano, quali cultori della materia, alle commissioni degli esami di profitto del corso ufficiale per l'intero anno accademico di riferimento.
  3. Prendono parte alle sedute dei Consigli dei corsi di studio interessati, fatte salve le delibere relative alle proposte di stipula dei contratti di cui al presente Regolamento.

Art. 15 - Registro delle lezioni e relazione sull'attività svolta

  1. I professori a contratto presentano, al termine del corso, il registro delle lezioni impartite.
  2. Presentano altresì, entro i termini previsti per la programmazione didattica dell'anno accademico successivo, una dettagliata relazione finale sull'attività svolta.

Art. 16 - Risoluzione per inadempimento

  1. In caso di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali, il contratto è risolto su deliberazione del Consiglio di Facoltà.

Ultimo aggiornamento 23/01/2019