Segnalazioni di reato o irregolarità - whistleblowing

Segnalazioni di reato o irregolarità - whistleblowing

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In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del 23 ottobre 2019, è stato emanato il D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.

Che cos’è il whistleblowing

Il whistleblowing è uno strumento a disposizione dei dipendenti pubblici e dei soggetti equiparati che ha come obiettivo favorire la segnalazione di illeciti o irregolarità di cui il segnalante (c.d. “whistleblower”) sia venuto a conoscenza, offrendogli significative forme di tutela.

In attuazione, l’Università degli Studi di Genova ha adottato la procedura di gestione della segnalazione e meccanismi di tutela degli autori di segnalazioni di reato o irregolarità (c.d. whistleblowing), emanata con D.R. n. 915 del 08.03.2021.

Cosa è possibile segnalare

Le segnalazioni possono riguardare comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato: sia condotte illecite (ad esempio, i delitti contro la pubblica amministrazione) che irregolari (nepotismi, sprechi, demansionamenti, violazione di norme ambientali, di sicurezza sul lavoro e dei controlli, omissioni, etc.). In generale, può essere oggetto di segnalazione tutto ciò che può essere considerato sintomo di “cattiva amministrazione” dell’ente.

Come fare una segnalazione interna e come sarà trattata

Il canale principale per le segnalazioni, che garantisce elevati standard di tutela del segnalante e del contenuto della segnalazione, è stato individuato nella piattaforma “Whistleblowing PA”:

https://unige.whistleblowing.it/

Le segnalazioni possono anche essere effettuate

  • in forma orale mediante un incontro diretto che potrà essere richiesto telefonicamente (tel. (+39) 010 2095533). L’incontro sarà fissato entro un termine ragionevole.
  • mediante posta ordinaria all’indirizzo: Università degli Studi di Genova, via Balbi 5, 16126 Genova, c.a. Responsabile della prevenzione della corruzione – RISERVATO, SUE PROPRIE MANI.

L’efficacia di una segnalazione dipende soprattutto dalla sua precisione. Perciò si consiglia di effettuare segnalazioni dettagliate e corredate di tutti gli elementi utili ad una loro trattazione.

La trattazione avverrà nei tempi e secondo le modalità descritte nella procedura.

I dati personali del segnalante saranno trattati secondo quanto previsto dall’informativa privacy.

Quali forme di tutela

Le misure di protezione della persona segnalante sono indicate agli artt. 16 e ss. del D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 nonché sulla pagina dell’Autorità Nazionale Anticorruzione https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing#p6

Il segnalante godrà quindi delle seguenti forme di tutela:

  • tutela della riservatezza;
  • tutela da misure discriminatorie subite a seguito della segnalazione;
  • giusta causa di rivelazione di notizie coperte dal segreto.

Chi sarà al corrente della segnalazione

La segnalazione sarà ricevuta dal responsabile per la prevenzione della corruzione.

Della segnalazione potrà altresì venire a conoscenza il personale del Settore trasparenza, anticorruzione e privacy, il quale svolge attività di supporto alla responsabile. Tutto il personale è stato formato allo scopo.

L'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

Protezione della riservatezza del segnalante

La segnalazione sarà trattata in forma riservata e con cautele tali da impedire la riconducibilità della medesima al segnalante.

La protezione riguarda il nominativo del segnalante, ma anche a tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l’identificazione del segnalante. 

La protezione della riservatezza è estesa all’identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

La segnalazione è sottratta all’accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato.

UniGe per la prevenzione della corruzione – segnalazioni anonime

Sebbene le segnalazioni anonime non possano essere equiparate al whistleblowing ai sensi di legge, e così i segnalanti anonimi non godono delle medesime forme di tutela, l’Ateneo si impegna a trattarle con le medesime modalità, laddove si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, tali cioè da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.

Segnalazione esterna

Sul portale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione è presente la piattaforma di whistleblowing

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lsg. 24/2023 la piattaforma riguarda la segnalazione esterna da utilizzare da parte della persona segnalante, il c.d. whistleblower in via residuale, ossia se:

  • non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4 del D.Lgs. 24/2023
  • la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito 
  • la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.