Controlli sulle imprese

Controlli sulle imprese

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Abrogato da D.Lgs. 97/2016 - non aggiornato

 

Tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese e gli adempimenti oggetto delle attività di controllo:

  1. Elenco delle tipologie di controllo effettuate sulle imprese partecipanti a procedure di gara indette dall’Ateneo per la stipula di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, disciplinati dal D.Lgs. n. 163/2006

    Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale (artt. 38-39 D.Lgs. n. 163/2006)

    L’Ateneo effettua la verifica dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale delle imprese partecipanti a procedure di gara attraverso i seguenti documenti:

    1. Certificato di iscrizione Registro delle Imprese;
    2. Certificato del Casellario giudiziale integrale e dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato – selettivo ex art. 39 D.P.R. n. 313/2002;
    3. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ovvero Certificato di regolarità contributiva per soggetti iscritti a Casse previdenziali diverse da Inps/Inail o Cassa Edile;
    4. Certificato di regolarità fiscale;
    5. Comunicazione/informazione Antimafia, ex art. 84, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 159/2011;
    6. Dichiarazione di osservanza della L. n. 68/1999 relativa alle “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.

    Qualificazione per eseguire lavori pubblici (art. 40 D.Lgs. n. 163/2006)

    L’Ateneo effettua la verifica dei requisiti di qualificazione delle imprese partecipanti a procedure di gara relative a lavori pubblici, per importi superiori a € 150.000,00, attraverso il sistema di qualificazione attuato da organismi di diritto privato di attestazione (SOA), appositamente autorizzati dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) mentre per importi pari o inferiori a € 150.000,00, qualora le imprese non possiedano l’attestazione SOA, attraverso il controllo dei seguenti requisiti, prescritti dall’art. 90., D.P.R. n. 207/2010:

    1. importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
    2. costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando;
    3. adeguata attrezzatura tecnica.

    Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi (art. 41 D.Lgs. n. 163/2006)

    L’Ateneo effettua la verifica dei requisiti di capacità economica e finanziaria delle imprese concorrenti attraverso uno o più dei seguenti documenti:

    1. dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993;
    2. bilanci o estratti di bilanci dell'impresa;
    3. fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi.

    Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi (art. 42 D.Lgs. n. 163/2006)

    L’Ateneo effettua la verifica dei requisiti di capacità tecnica e professionale dei concorrenti in uno o più dei seguenti modi, a seconda della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi:

    1. presentazione dell'elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o delle forniture stessi; se trattasi di servizi e di forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi e di forniture prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente;
    2. indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo, o meno, al concorrente e, in particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualità;
    3. descrizione delle attrezzature tecniche tale da consentire una loro precisa individuazione e rintracciabilità, delle misure adottate dal fornitore o dal prestatore del servizio per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio o di ricerca di cui dispone;
    4. controllo, effettuato dalla stazione appaltante o, nel caso di concorrente non stabilito in Italia, per incarico della stazione appaltante, da un organismo ufficiale competente del Paese in cui è stabilito il concorrente, purché tale organismo acconsenta, allorché i prodotti da fornire o il servizio da prestare siano complessi o debbano rispondere, eccezionalmente, a uno scopo determinato; il controllo verte sulla capacità di produzione e, se necessario, di studio e di ricerca del concorrente e sulle misure utilizzate da quest'ultimo per il controllo della qualità;
    5. indicazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi o dei dirigenti dell'impresa concorrente e, in particolare, dei soggetti concretamente responsabili della prestazione di servizi;
    6. indicazione, per gli appalti di servizi e unicamente nei casi appropriati, stabiliti dal D.P.R. n. 207/2010, delle misure di gestione ambientale che l'operatore potrà applicare durante la realizzazione dell'appalto;
    7. per gli appalti di servizi, indicazione del numero medio annuo di dipendenti del concorrente e il numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni;
    8. per gli appalti di servizi, dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di servizi disporrà per eseguire l'appalto;
    9. indicazione della quota di appalto che il concorrente intenda, eventualmente, subappaltare;
    10. nel caso di forniture, produzione di campioni, descrizioni o fotografie dei beni da fornire, la cui autenticità sia certificata a richiesta della stazione appaltante;
    11. nel caso di forniture, produzione di certificato rilasciato dagli istituti o dai servizi ufficiali incaricati del controllo qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità dei beni con riferimento a determinati requisiti o norme.

    L’Università precisa nel bando di gara o nella lettera d'invito quali dei suindicati documenti e requisiti devono essere dimostrati.
    Le informazioni richieste non possono eccedere l'oggetto dell'appalto.
    L'Amministrazione tiene conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.

  2. Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative
    Nell’ambito della procedura di scelta del contraente, l’impresa autocertifica il possesso dei su indicati requisiti e capacità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
    L’Ateneo effettua la verifica nei confronti del primo e del secondo classificato, direttamente presso i diversi Enti di riferimento, per quanto riguarda i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale e attraverso la richiesta di idonea documentazione probatoria agli interessati, per quanto riguarda la qualificazione per eseguire lavori pubblici ed i requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi.

AVCPASS – Il nuovo sistema di controllo

Ai sensi dell’art. 6-bis, del D.Lgs. 163/2006, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ordine generale, tecnico professionale ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Decreto cit. è acquisita presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BNDCP), istituita presso l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, secondo le seguenti scadenze temporali:

  1. dal 1° gennaio 2013 per gli appalti di lavori in procedura aperta nel settore ordinario, di importo a base d’asta pari o superiore a € 20.000.000,00; in via transitoria, fino al 31 dicembre 2013, le Stazioni appaltanti per tali appalti possono continuare a verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici secondo le previgenti modalità.
  2. dal 1° marzo 2013 per tutti gli appalti di importo a base d’asta pari o superiore a € 40.000,00, con esclusione di quelli svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione o mediante ricorso al mercato elettronico, nonché quelli relativi ai settori speciali; in via transitoria, fino al 31 dicembre 2013, le stazioni appaltanti/enti aggiudicatori per tali appalti possono continuare a verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici secondo le previgenti modalità.

A far data dal 1° gennaio 2014 gli appalti di importo a base d’asta pari o superiore a € 40.000,00 di cui ai commi a) e b) entrano in regime di obbligatorietà.