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Regolamento del Centro di ricerca per l'Urbanistica e l'Ingegneria ecologica (CRUIE)

Art. 1 - Preambolo

I documenti elencati nel seguito sono da ritenersi di riferimento per il presente Regolamento e parte integrante dello stesso.

  • Lo Statuto di Ateneo Genovese (con particolare riferimento all’art. 27 – I Centri di ricerca)
  • Il Regolamento Generale di Ateneo
  • Le Norme di Organizzazione del CRUIE (D.R. n. 67 del 16.2.2006)

Art. 2 - Organi del Centro

Come stabilito dallo Statuto di Ateneo (art. 27) e dalle Norme di Organizzazione del CRUIE (art. 4) sono organi del CRUIE:

  • Il Consiglio del Centro (Norme di Organizzazione del CRUIE - art. 5)
  • Il Direttore del Centro (Norme di Organizzazione del CRUIE - art. 6)

Come stabilito dalle Norme di Organizzazione del CRUIE (art. 5, terzo comma) il Consiglio del Centro potrà avvalersi della collaborazione di una Giunta di Centro la cui composizione e compiti sono definiti nel successivo art. 5.
Il Consiglio del Centro, su proposta della Giunta, potrà altresì prevedere la costituzione di un Comitato tecnico – scientifico, il quale avrà esclusive funzioni consultive di supporto all’operato del Direttore e della Giunta; esso sarà presieduto dal Direttore e composto da almeno tre membri, nominati dal Consiglio del Centro; possono fare parte del Comitato tecnico – scientifico anche esperti esterni, con specifiche competenze, interessati alle ricerche del CRUIE.


Art. 3 - Il Consiglio del Centro

Il Consiglio del Centro, come previsto dall’art. 5 delle Norme di Organizzazione, è composto da tutti i docenti aderenti al Centro.
I compiti del Consiglio del Centro sono previsti dallo Statuto di Ateneo e dall’art. 5 delle Norme di Organizzazione.
Il Consiglio del Centro procede altresì

  • all’elezione, nel suo ambito, del Direttore e della Giunta
  • all’eventuale costituzione del Comitato tecnico – scientifico di cui al precedente art. 2 e alla nomina dei relativi membri.

Il Consiglio del Centro è convocato dal Direttore almeno una volta l'anno e ogni qualvolta ne venga fatta richiesta da almeno un quinto degli aderenti.
Partecipa alle riunioni del Consiglio del Centro anche l’unità di personale amministrativo indicato dal Dipartimento di cui all’art. 1 delle Norme di Organizzazione del CRUIE.


Art. 4 - Il Direttore del Centro

Il Direttore del Centro, come previsto dall’art. 6 delle Norme di Organizzazione, rappresenta il Centro ed oltre a svolgere tutti i compiti attribuitigli dallo Statuto di Ateneo e dalle Norme di Organizzazione

  1. convoca e presiede la Giunta, ove costituita;
  2. convoca e presiede il Comitato tecnico – scientifico, ove costituito;
  3. cura - personalmente o attraverso un suo delegato - l'organizzazione dei rapporti esterni;
  4. designa il Vicedirettore, scelto tra i membri della Giunta, il quale lo sostituirà nei casi di assenza o di impedimento. Il Vicedirettore cessa le sue funzioni con il Direttore.

Art. 5 - La Giunta

Come previsto dall’art. 5 delle Norme di Organizzazione del Centro, il Consiglio del Centro può prevedere la presenza di una Giunta, la quale è composta dal Direttore, che la presiede, e da un numero di componenti compreso tra un minimo di quattro ad un massimo di otto membri, scelti nell'ambito del Consiglio.
La Giunta collabora con il Direttore nell'esecuzione delle delibere del Consiglio e nell'organizzazione del Centro, con particolare riferimento alla valutazione e istruzione delle pratiche relative alla stipula di contratti, convenzioni e progetti di ricerca.
La Giunta resta in carica per la durata del mandato del Direttore ed è rinnovabile.


Art. 6 - Collaborazioni nelle attività di ricerca del Centro

Il Centro svolge la propria attività di ricerca attraverso collaborazioni con:

  1. personale docente e ricercatori di Università italiane e straniere, di enti CNR e di altri Enti di ricerca sia italiani che stranieri
  2. borsisti, assegnisti, dottorandi, dottori di ricerca, anche stranieri
  3. esperti di settore interessati alle attività di ricerca del Centro.

Art. 7 - La gestione amministrativa e contabile

La gestione amministrativa e contabile del Centro è affidata all'Università di Genova, presso la quale il Centro ha sede. Il Dipartimento resosi disponibile alla gestione – come previsto all’art. 1 delle Norme di Organizzazione del Centro, è il Dipartimento di Edilizia, Urbanistica e Ingegneria dei Materiali (DEUIM) con sede in Via all’Opera Pia 15/a.
Per le modalità di gestione amministrativa e contabile e per le attribuzioni degli organi in materia, si applicano le norme di cui alla normativa vigente e al Regolamento dell’Università di Genova.


Art. 8 - Modifiche al Regolamento

Il presente Regolamento può essere modificato con delibera favorevole del Consiglio del Centro, a maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto.
Le modifiche sono recepite e emanate con decreto rettorale sulla base di quanto stabilito dalle normative vigenti.


Art. 9 - Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme generali sull'ordinamento universitario.

 

Versione approvata dal Consiglio del Centro nell’Assemblea del 12 Maggio 2006


Ultimo aggiornamento 23/01/2019