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Normativa riguardante le procedure di reclutamento di collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre

Art. 1 - Finalità

L'Università degli Studi di Genova, per lo svolgimento di attività didattiche integrative e di supporto degli insegnamenti linguistici, può avvalersi di soggetti di lingua madre straniera, in possesso di diploma di Laurea o di titolo universitario straniero adeguato alle funzioni da svolgere, da assumere mediante stipula di contratto individuale di lavoro subordinato di diritto privato in conformità a quanto previsto dalle disposizioni indicate al successivo art. 8 e con le modalità procedurali previste al successivo art. 4.


Art. 2 - Attivazione della procedura

  1. Gli Organi deliberanti delle Facoltà interessate inoltrano a questa Amministrazione analitica richiesta contenente le motivazioni volte ad evidenziare la necessità di assunzione, la durata del rapporto di lavoro, l'impegno di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale, il collegio scientifico-disciplinare (biologico-medico, economico-giuridico-politico, scientifico, tecnologico e umanistico), il settore scientifico-disciplinare connesso alla lingua interessata, il diploma di Laurea o il titolo universitario straniero adeguato alle funzioni da svolgere.
  2. Le assunzioni sono subordinate all'approvazione degli Organi di Governo. Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente normativa gravano sui fondi del Bilancio dell'Università messi a disposizione delle Facoltà interessate oppure, per assunzioni a tempo determinato, anche sui fondi delle Facoltà messi a disposizione del Bilancio universitario secondo le modalità d'uso.

Art. 3 - Durata

  1. Il contratto individuale di lavoro subordinato di diritto privato stipulato per le finalità di cui all'art. 1, può essere a tempo indeterminato, per esigenze di apprendimento delle lingue a carattere duraturo ovvero a tempo determinato per la durata massima di 3 anni, per esigenze di apprendimento delle lingue a carattere sperimentale o correlate a programmi di attività di durata temporanea, con impegno di lavoro, per ambedue le tipologie, a tempo pieno o a tempo parziale.
  2. Il termine del contratto di lavoro a tempo determinato può essere eccezionalmente prorogato, su richiesta degli Organi deliberanti delle Facoltà interessate, previa deliberazione degli Organi di Governo, non più di una volta e per un tempo non superiore alla durata inizialmente stabilita quando la proroga sia richiesta da esigenze contingenti ed imprevedibili e le stesse si riferiscano alla medesima attività per la quale il contratto è stato stipulato.
  3. In ogni caso la durata complessiva del contratto di lavoro a tempo determinato, inclusa l'eventuale proroga, non può superare il periodo massimo indicato al comma 1 del presente articolo e si risolve automaticamente alla scadenza del termine fissato all'inizio o a seguito di proroga.
  4. La continuità del rapporto di lavoro è subordinata alla verifica annuale, da parte del Consiglio di Facoltà, dell'attività svolta e dell'adempimento degli obblighi contrattuali.

Art. 4 - Modalità di assunzione

  1. Le assunzioni sono effettuate tramite selezione pubblica, per titoli ed esami, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
  2. Il bando indicherà il numero dei posti, la durata del rapporto di lavoro, l'impegno di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale, il collegio scientifico-disciplinare (biologico-medico, economico-giuridico-politico, scientifico, tecnologico, umanistico), il settore scientifico-disciplinare connesso alla lingua interessata, i requisiti soggettivi generali e particolari richiesti per l'ammissione, il diploma di Laurea o il titolo universitario straniero adeguato alle funzioni da svolgere, il termine e le modalità di presentazione delle domande, l'avviso per la determinazione del diario e della sede delle prove, il programma d'esame, le tipologie dei titoli valutabili ed il loro punteggio nonché quant'altro previsto dalla normativa vigente per l'espletamento della procedura di selezione.
  3. Le prove d'esame tendono ad accertare l'attitudine dei candidati a svolgere l'attività di collaborazione all'apprendimento delle lingue straniere da parte degli studenti e consistono:
    • nella discussione dei titoli presentati dal candidato, cui sono attribuiti 15 punti;
    • in una prova didattica, volta ad accertare quanto sopra indicato, su tema da assegnarsi con 24 ore di anticipo, estratto a sorte fra i 3 proposti dalla Commissione, cui sono attribuiti 30 punti.
  4. Le prove sopra indicate si ritengono superate con una votazione, rispettivamente, di almeno 10,5/15 e 21/30; ai titoli è attribuito un punteggio di 15 punti.
  5. Sono valutabili le seguenti tipologie di titoli purché corrispondenti alle attività lavorative previste per i Collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre:
    • Attività didattica presso Pubbliche Amministrazioni, Istituzioni ed Enti pubblici stranieri ovvero presso Istituzioni private italiane o straniere, fino ad un massimo di punti 5;
    • Corsi di specializzazione, perfezionamento, aggiornamento, fino ad un massimo di punti 5;
    • Altri titoli a discrezione della Commissione, fino ad un massimo di punti 5;
  6. La graduatoria di merito è formulata sommando al punteggio attribuito ai titoli le votazioni conseguite nelle prove.

Art. 5 - Commissione giudicatrice

  1. La Commissione giudicatrice è nominata dal Rettore, su proposta del Consiglio della Facoltà cui afferisce il posto, ed è formata da:
    • n.2 docenti inquadrati nel Settore scientifico-disciplinare indicato nel bando di selezione;
    • n. 1 docente appartenente al collegio scientifico-disciplinare richiesto;
    • nonché da un Segretario con qualifica non inferiore alla VII dell'area funzionale amministrativo-contabile.
  2. Almeno due docenti componenti la Commissione debbono essere in servizio presso altro Ateneo.

Art. 6 - Compiti

  1. I compiti dei Collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre sono determinati dall'art. 9 dell'apposito documento denominato "Contratto Collettivo di Ateneo" ricettivo degli accordi tra la Delegazione di parte pubblica e le Rappresentanze sindacali rappresentative dei Collaboratori ed esperti linguistici del 13.7.1995.

Art. 7 - Risoluzione del rapporto

  1. La risoluzione del rapporto di lavoro è regolata dal documento denominato "Contratto Collettivo di Ateneo", indicato al precedente art. 6, comma 1. E' altresì condizione risolutiva l'annullamento della procedura di selezione che costituisce il presupposto del contratto stipulato con l'interessato.

Art. 8 - Disposizioni finali

  1. Per ogni aspetto non disciplinato specificamente nella presente normativa si applicano, l'art. 4 del D.L. 21.4.1995, n. 120, convertito con modificazioni in Legge 21.6.1995, n. 236, l'art. 51 del C.C.N.L. dei dipendenti del comparto Università, il documento denominato "Contratto Collettivo di Ateneo" indicato al precedente art. 6, comma 1 nonché il Codice Civile e le altre Leggi vigenti in materia.

Ultimo aggiornamento 23/01/2019