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Regolamento per l'incentivazione didattica dei docenti

Art. 1

  1. L'Università degli Studi di Genova dispone ogni anno a bilancio una posta adeguata, costituita dall'apposito trasferimento ministeriale, eventualmente integrato da fondi propri, per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e dei ricercatori universitari come previsto dall'art.4 della L. 370 del 19/10/1999.
  2. L'erogazione del fondo d'incentivazione è disciplinata dal presente regolamento; eventuali fondi aggiuntivi provenienti da enti esterni e finalizzati a specifiche iniziative didattiche sono erogati secondo criteri stabiliti nelle rispettive convenzioni.

Art. 2

  1. Il fondo d'incentivazione è suddiviso annualmente su delibera del Senato accademico, fra le Facoltà, per il 50% in proporzione al numero dei docenti di ruolo di ciascuna, e per il restante 50% in proporzione al rapporto fra gli studenti iscritti in corso e i docenti di ruolo.
  2. Qualora il Senato accademico ravvisi condizioni di particolare sofferenza in specifici ambiti didattici può deliberare di autorizzare l'utilizzo, in tutto o in parte, del 50% dei fondi attribuiti all'Ateneo dal Ministero a sostegno di specifiche iniziative finalizzate agli obiettivi di cui all'art. 4 della L. n. 370/99.
  3. Le Facoltà presenteranno, in coerenza con il progetto didattico annuale, agli organi di governo per l'approvazione, i progetti, proposti da uno o più docenti e approvati dal Consiglio di Facoltà, inerenti "il miglioramento quantitativo e qualitativo della didattica, l'innovazione metodologica e tecnologica, il sostegno all'orientamento e al tutorato, le attività formative propedeutiche ed integrate, il recupero degli abbandoni" (art. 4 L. n. 370/99).
  4. L'onere finanziario dei progetti, proposti dai docenti e approvati dal Consiglio di Facoltà, dovrà essere contenuto nella cifra resa disponibile allo scopo a ciascuna Facoltà, secondo le modalità indicate nel comma 1. Qualora una Facoltà non esaurisca la propria disponibilità, la cifra residua potrà essere messa a disposizione di altre Facoltà, a sostegno d'iniziative non finanziate per indisponibilità di fondi. La scelta di tali iniziative sarà operata dal Senato accademico.
  5. L'erogazione dell'incentivazione ai docenti avverrà annualmente, comunque dopo il trasferimento dei fondi da parte ministeriale. Essa sarà subordinata al completo svolgimento dell'attività prevista da parte di ciascun docente, documentata da una dichiarazione della Facoltà di appartenenza.

Art. 3

  1. Possono fruire dei compensi incentivanti i docenti di ruolo dell'Università di Genova aventi i seguenti requisiti:
    • essere docenti a tempo pieno e nel caso di personale universitario medico svolgere attività intramuraria;
    • non svolgere attività didattica retribuita presso altre università o istituzioni pubbliche e private con esclusione di quelle derivanti da accordi tra Facoltà o Ateneo e tali Istituzioni;
    • svolgere attività didattica per almeno 120 ore annuali per lezioni, esercitazioni e seminari costituita dal compito istituzionale e da compiti aggiuntivi non retribuiti;
    • dimostrare operosità didattica e scientifica negli ultimi tre anni come autocertificato dall'apposito modulo.

Art. 4

  1. L'Ateneo renderà operante attraverso le Facoltà e le commissioni paritetiche un sistema di monitoraggio e di valutazione dei progetti didattici attivati e tutte le opportune forme di pubblicità secondo quanto disposto dalla legge.

Art. 5

  1. Per gli anni 1999 e 2000 il Senato accademico delibera la suddivisione delle disponibilità fra le Facoltà. Ciascuna di esse presenterà al Senato accademico l'elenco dei docenti, che fruiranno dell'incentivazione, corredato dalle attività svolte da ciascuno allo scopo negli anni di riferimento e dalla dichiarazione di cui al comma 3 del presente articolo.
  2. A partire dall'anno 2001 verrà applicato integralmente il regolamento in oggetto.
  3. In fase di prima applicazione, fino all'approvazione del nuovo stato giuridico del personale docente, il modulo di autocertificazione attestante lo svolgimento di attività didattica per 120 ore e l'operosità didattica e scientifica negli anni precedenti, sarà sostituito da un'idonea dichiarazione delle Facoltà di appartenenza di ciascun docente.

Ultimo aggiornamento 23/01/2019