Nuovi assetti organizzativi delle Università: soluzioni a confronto

Nuovi assetti organizzativi delle Università: soluzioni a confronto

Con la riforma universitaria del 2010 e i nuovi Statuti approvati negli anni successivi la governance degli Atenei è cambiata in modo significativo. In particolare sono state distinte in modo netto le funzioni di pertinenza della dirigenza (e a cascata del personale Amministrativo, Tecnico, Bibliotecario e Socio sanitario) e quelle degli organi accademici (e a cascata di tutti i professori e i ricercatori), in analogia con quanto è accaduto negli enti locali e regionali venticinque anni fa, con la legge 142/1990, che separava nettamente le funzioni politiche da quelle amministrative e gestionali, ipotizzando per le prime un ruolo di indirizzo e controllo e per le seconde un ruolo di gestione. Un’analogia che regge solo in parte, perché, come ha osservato il Magnifico Rettore Paolo Comanducci il 7 ottobre 2015, in apertura del Convegno Nazionale Nuovi Assetti Organizzativi delle Università, anche i docenti sono pubblici funzionari di ruolo e non politici eletti per un periodo limitato per svolgere funzioni decisionali1.


Sta di fatto che oggi, ai sensi della legge 240, il personale “tabss” risponde al Direttore Generale, al quale compete la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione. (art. 2, lett. o) l. 240; art. 24 Statuto Unige). Una previsione normativa che contrasta con il fatto che molti degli adempimenti previsti dalla legge 240 moltiplicano le occasioni in cui lavorano fianco a fianco docenti e personale tecnico amministrativo; quindi alla separazione delle “linee di governo” verticali si accompagna una sovrapposizione delle “linee di lavoro” orizzontali, che necessitano di “ponti” fra due filiere organizzative apparentemente autonome e comunicanti. A livello centrale ciò avviene attraverso il Rettore, il Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale, mentre a livello di Dipartimenti è da costruire. Basta pensare alle attività per le SUA e i RAR, alla programmazione didattica, alla partecipazione ai bandi di ricerca …


Ma l’applicazione della legge 240/2010 è stata in verità difforme nelle diverse Università, a seconda degli Statuti. Di qui l’interesse per la Tavola Rotonda del 7 ottobre, che ha messo a confronto i diversi modelli organizzativi adottati da alcune Università, ponendo ai partecipanti il quesito circa il ruolo dei Responsabili Amministrativi di Dipartimento e la loro posizione rispetto agli organi di governo dipartimentali (Consiglio e Direttore). Ai due estremi possiamo collocare Torino, il cui Statuto ha previsto che “i Dipartimenti sono dotati di autonomia organizzativa, amministrativa, finanziaria e gestionale, nel rispetto della disciplina legislativa vigente”, lasciando quindi pressoché immutata la situazione pre-legge 240, assegnando tuttavia figure EP (quindi istituzionalmente piuttosto “robuste” a fronte dei Direttori) a ogni Dipartimento; dall’altro lato Roma Sapienza, che grazie anche alla ragguardevole dimensione ha mantenuto sia Dipartimenti che Facoltà e ha decentrato i poteri del Direttore Generale con delega piena a figure che sovrintendono alle attività di gruppi di Dipartimenti. Una via di mezzo potrebbe essere costituita da Milano Bicocca, in cui il Direttore ha la responsabilità della gestione finanziaria e amministrativa del Dipartimento, che realizza in collaborazione con il referente amministrativo, che ha invece per intero la responsabilità della gestione del personale.


L’Ateneo genovese, in una prospettiva simile a quella della Sapienza, ha adottato soluzioni proprie tese a garantire l’efficacia del coordinamento tra la Direzione generale e le Strutture fondamentali prevedendo un apposito dirigente e alcuni snodi organizzativi intermedi. Tali snodi intermedi consentono che il Referente Amministrativo del Dipartimento, pur assumendo funzioni manageriali, possa attualmente essere un funzionario di categoria D. Vi è, tuttavia, l’ipotesi che, in un futuro prossimo, parallelamente a un ulteriore accorciamento della catena gerarchica e alla conseguente assunzione di responsabilità, i Segretari Amministrativi, almeno quelli dei Dipartimenti più grandi, possano essere di categoria EP.


Lo scollamento potenziale fra attività amministrativo-gestionale e indirizzi, questi ultimi in gran parte derivanti dal Programma triennale previsto dalla legge 43/2005, può essere almeno in parte colmato, oltre che da soluzioni organizzative ad hoc, da una sua traduzione in obiettivi per i Dirigenti dell’Ateneo e per i Referenti Amministrativi dei Dipartimenti definiti nel Piano delle performance, al fine di assicurare che il supporto a perseguire le mission fondamentali degli Atenei (didattica, ricerca, terza missione), di pertinenza della parte tecnico-amministrativa sia effettivamente correlato ai risultati attesi, la cui definizione è di pertinenza degli organi di governo dell’Ateneo, con il contributo delle strutture; ciò al fine di garantire che non resti affidato solo alla buona volontà dei singoli il coordinamento di funzioni vitali per il futuro degli Atenei e, in particolare, la qualità della formazione e della ricerca che devono assicurare. Ricordando appunto che le Università esistono non a beneficio dei docenti o del personale tecnico amministrativo bibliotecario e socio sanitario, ma per rispondere alla domanda degli studenti, delle loro famiglie, della società civile, delle imprese e delle istituzioni del territorio in cui sono insediate.

Mauro Palumbo
Delegato del Rettore per l'apprendimento permanente

1Il dibattito ha aperto il XXVI Convegno Nazionale dei Responsabili Amministrativi delle Università, organizzato a Genova nei giorni 7-9 ottobre 2015 dall’Ateneo genovese e dal Coordinamento Nazionale Responsabili Amministrativi delle Università

Tags